Statuto

Art. 2 - Sede e durata
L'Associazione ha sede in Roma, attualmente Via delle Fornaci, 29 - 00165 Roma . Essa potrà essere variata senza che ciò comporti modificazioni allo Statuto. La durata dell'Associazione è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà ulteriormente essere prorogata. Gli esercizi si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 3 - Scopi
L'associazione si prefigge i seguenti scopi:
– realizzare le aspirazioni della categoria ad un ordinamento sociale, fondato sulla partecipazione della stessa alle scelte di politica economica e sociale
– organizzare gli associati e guidarli per la difesa dei loro interessi e per l'affermazione dei loro diritti
– rafforzare, nella rigorosa applicazione del metodo democratico, la coscienza associativa degli iscritti per renderli effettivamente partecipi ai fini
--che l'Associazione vuole raggiungere e affrontare
– intervenire attivamente su tutti i problemi che, direttamente o indirettamente, pongono in discussione il ruolo o i concreti interessi degli associati
– operare per realizzare una mutazione nella attuale situazione delle professioni liberali, contribuendo a quella trasformazione da organizzazioni rigide e protette a sodalizi che operano concordemente per la formazione ed il miglioramento professionale dei propri associati
– garantire i terzi e la Pubblica Amministrazione sulla idoneità professionale degli associati
– organizzare gli associati al fine di curare la formazione e l'aggiornamento e verificare il rispetto delle norme deontologiche, statutarie e regolamentari

Art. 4 - Compiti
Rientrano nel compiti dell'associazione:
– impostare e risolvere i problemi che interessano la categoria al fine di rendere operanti, sul piano organizzativo e legislativo e nel quadro di un'azione costante, le --necessarie trasformazioni sociali;
– dotarsi di strutture organizzative sul piano territoriale tese al coordinamento unitario dell'attività associativa;
– promuovere il costante sviluppo della legislazione sociale in tutti i suoi aspetti e l'impegno dell'associazione verso tutte le istanze della società civile al fine di garantire --agli associati un'efficace tutela dei loro diritti
– dare agli iscritti assistenza per la tutela dei loro diritti
– rappresentarli e assisterli nella soluzione dei problemi generali legati all'attività professionale e nelle controversie di principio che dovessero essere portate avanti --anche nei confronti di altre categorie professionali svolgenti attività similari;
– operare affinché ottengano il riconoscimento dei requisiti per l'iscrizione in elenchi, registri ed albi già costituiti e/o da costituire che completino
--l'attività professionale della categoria
– raccogliere elementi e dati tecnici, economici e statistici di carattere generale sulle attività della categoria
– costituire centri di studio e promuovere la formazione professionale e deontologica degli iscritti, istituire organi di stampa per la diffusione dei propri
--scopi e del proprio --operato
– promuovere e costituire mutue, casse e fondazioni anche federative fra tutti gli iscritti nell'intento di assicurare una garanzia per il proprio tenore di vita futuro e per la --protezione da eventi che ne limitino la capacità reddituale;
– cooperare con associazioni ed istituzioni che perseguono fini similari, creando, allo scopo, centri di coordinamento e/o federazioni e raggruppamenti per raggiungere --più --agevolmente i risultati comuni;
– vigilare sull'attività professionale svolta dagli associati nei confronti dei terzi e della Pubblica Amministrazione

Art. 5 - Rappresentanza verso terzi e in giudizio
Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione i terzi possono far valere i propri diritti esclusivamente sul patrimonio dell'associazione. L'Associazione è rappresentata verso terzi e in giudizio sia a livello nazionale che locale esclusivamente nella persona del proprio Presidente Nazionale nell'ambito dei poteri conferitigli dallo Statuto.

Art. 6 - Adesione
Possono aderire all'Associazione tutti coloro che esercitano la consulenza nelle materie contabili, fiscali e tributarie compresi, altresì, coloro i quali sono e/o sono stati iscritti nei Ruoli Camerali di cui all'art. 32 del Regio Decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e successive modificazioni e/o integrazioni.
L'adesione di coloro che risultano iscritti anche ad albi, ruoli diversi da quello sopracitato, registri diversi da quello dei Revisori Contabili, elenchi o associazioni di categorie similari dovrà essere approvata dal Consiglio Direttivo. Possono, inoltre, aderire all'Associazione i cittadini della Comunità Europea in possesso dei titoli e dei requisiti previsti per i cittadini italiani.
Gli associati iscritti anche in albi, ordini, collegi o associazioni similari non possono ricoprire cariche elettive, ad esclusione degli iscritti al registro dei Revisori Contabili. Le norme relative sono stabilite dal Regolamento. L'adesione all'Associazione è annuale, dal 1° gennaio al 31 dicembre, e si intende rinnovata tacitamente, salvo recesso da comunicare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o con altro mezzo anche elettronico idoneo ad identificare il soggetto firmatario e a certificare l'invio telematico, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello in cui ha effetto il recesso stesso, da indirizzarsi alla sede provinciale e per conoscenza alla sede nazionale.

Art. 7 - Associati
Sono associati coloro che esercitano l'attività di tributarista, anche nelle forme associative previste dalle leggi vigenti. Costoro hanno diritto di voto e di ricoprire cariche elettive, salvo la previsione dell'art. 6. Gli associati sono obbligati:
1. all'osservanza delle norme statutarie e delle deliberazioni degli organi dell'Associazione;
2. all'osservanza dei principi dell'etica professionale e della deontologia;
3. al versamento della quota associativa annuale;
4. alla stipula di idonea polizza di responsabilità civile professionale. Il Consiglio Direttivo Nazionale potrà prevedere, per gli Associati che non esercitano l'attività in modo autonomo e/o abituale, l'esonero dalla stipula di detta polizza;
5. all'aggiornamento professionale;
6. a comunicare tempestivamente l'iscrizione ad altri albi o ruoli o elenchi o registri diversi da quello dei Revisori Contabili o associazioni di categorie similari.
La decadenza della qualifica di associato è automatica ricorrendo la violazione anche di uno solo dei precedenti obblighi ed in ogni caso qualora l'associato sia condannato per reati che comportino la sospensione dei diritti civili e l'interdizione dai pubblici uffici. L'Associato che sospende l'attività per un periodo continuativo superiore a tre anni, decorrente dalla data di comunicazione al Consiglio Direttivo nazionale, per la sua riammissione dovrà sostenere un apposito esame secondo le modalità previste dal regolamento.

Art. 8 - Organi dell'Associazione
Sono organi dell'Associazione:
– L'Assemblea degli Associati
– Il Consiglio dei Delegati Regionali
– Il Consiglio Direttivo
– Il Collegio dei Revisori Contabili
– Il Collegio dei Probiviri
I componenti degli organi elettivi dell'Associazione durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Art. 9 - Assemblea degli Associati
L'Assemblea degli Associati è l'organo sovrano dell'Associazione ed esercita i poteri necessari per il conseguimento degli scopi dell'Associazione a mezzo del mandato agli organi esecutivi. L' Assemblea degli associati, in particolare :
– discute e delibera sull'attività generale dell'Associazione;
– elegge e revoca il Presidente;
– elegge i 3 componenti del consiglio direttivo previsti dall'art. 14;
– elegge i membri del Collegio dei Revisori Contabili e dei Probiviri;
– approva e modifica lo statuto ed il regolamento;
– approva il bilancio annuale preventivo e consuntivo secondo quanto previsto dal regolamento;
– delibera sugli atti di straordinaria amministrazione;
– delibera lo scioglimento anticipato dell'Associazione provvedendo alla nomina di uno o più liquidatori e deliberando sulla devoluzione del patrimonio.

Art. 10 - Convocazione dell'Assemblea degli Associati
L'Assemblea degli Associati deve essere convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno ed in via straordinaria quando se ne ravvisi l'obbligo ai sensi di legge o del presente statuto. L'Assemblea degli Associati viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo secondo le norme e con le modalità relative che verranno stabilite dal Regolamento.
L'Assemblea degli Associati può essere convocata in via straordinaria quando ne faccia richiesta scritta almeno un quinto degli iscritti. L'Assemblea degli Associati può essere altresì convocata in via straordinaria dai Delegati Regionali, che rappresentino la maggioranza assoluta dei voti complessivi attribuiti a tutti i Delegati.

Art. 11 - Composizione dell'Assemblea degli Associati
L'Assemblea degli Associati è composta dagli iscritti all'Associazione. Le norme relative alle modalità di funzionamento dell'Assemblea degli Associati sono stabilite
dal Regolamento.

Art. 12 - Consiglio dei Delegati Regionali
Il Consiglio dei Delegati Regionali è l'organo che assicura la rappresentanza territoriale dell'Associazione; esso è composto dai Delegati Regionali, i quali vengono eletti da tutti gli Associati di ciascuna regione. L'elezione dei Delegati regionali dovrà avvenire a cura degli Associati della regione entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla scadenza del precedente mandato, con le modalità previste dal regolamento.
Il Consiglio Direttivo Nazionale, in caso di mancato adempimento del Delegato regionale, dovrà sollecitare la convocazione dell'Assemblea regionale. Nel caso di mancata convocazione da parte del Delegato uscente, il Consiglio Direttivo Nazionale provvede alla convocazione dell'Assemblea regionale. Nel corso della prima riunione convocata dal presidente del Consiglio Direttivo entro 15 giorni dall'elezione dei delegati regionali, sarà nominato un referente ed un suo supplente.
Compiti del referente e le ulteriori modalità di convocazione delle successive riunioni saranno stabiliti dal regolamento. Nelle votazioni di competenza del consiglio dei delegati regionali, a ciascun delegato spetterà un numero di voti pari al numero degli iscritti della regione in regola con il pagamento della quota associativa con riferimento al termine di versamento della quota stessa per l'annualità precedente.
A tal fine entro il 30 aprile di ogni anno il tesoriere comunicherà a ciascun delegato regionale l'elenco degli associati della propria regione in regola con il versamento della quota associativa al 31 dicembre dell'anno precedente. Il consiglio dei delegati si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno ed in via straordinaria ai sensi di legge e del presente statuto. Le modalità di elezione, di decadenza e revoca del Delegato regionale sono stabilite dal regolamento.
Il Delegato regionale ha il compito di:
– coordinare le sedi provinciali;
– svolgere azione di collegamento fra le sedi provinciali e il Consiglio Direttivo nazionale;
– proporre, al Consiglio Direttivo nazionale, un programma di iniziative da sviluppare sul territorio della regione al fine di promuovere l'Associazione;
– vigilare sull'attività svolta dalle sedi provinciali, con l'obbligo di riferire al Consiglio Direttivo nazionale, i casi di grave inattività;
– convocare almeno due volte l'anno i Presidenti provinciali per valutare le attività svolte e le iniziative che le singole sedi intendono realizzare e proporre i suggerimenti al Consiglio Direttivo nazionale;
– Delle riunioni verrà redatto apposito verbale da inviare entro 15 giorni al Consiglio Direttivo nazionale.
Nel bilancio preventivo annuale dell'Associazione viene stanziato, per ogni regione, un fondo proporzionato al numero degli iscritti, destinato alle iniziative previste dall'art. 12; le spese sostenute saranno liquidate a presentazione del rendiconto. Le norme relative alla convocazione ed al funzionamento del Consiglio dei Delegati Regionali sono stabilite dal Regolamento.

Art. 13 - Funzioni del Consiglio dei Delegati Regionali
Il Consiglio dei Delegati Regionali:
– vigila sull'attività del Consiglio Direttivo e sulla esatta applicazione degli indirizzi assembleari;
– convoca l'assemblea degli Associati in via ordinaria o straordinaria, qualora, per qualsiasi motivo, non vi provveda il Presidente su delibera del Consiglio Direttivo nei --termini e con le modalità previste dal Regolamento;
– determina l'ammontare complessivo delle indennità di carica dei componenti del Consiglio Direttivo.

Art.14 - Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente e da otto consiglieri, dei quali 5 nominati dal Presidente ai sensi dell'art. 16 e 3 eletti dall'assemblea ai sensi dell'art. 9. In caso di decadenza o revoca dei consiglieri eletti, subentra nella carica il primo dei non eletti.
Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione ed è responsabile dell'attuazione degli indirizzi assembleari. Il Consiglio Direttivo si riunisce immediatamente dopo la chiusura dell'Assemblea degli Associati senza alcuna formalità. È presieduto dal Presidente che provvede alla nomina delle cariche di Vice Presidente, Segretario e Tesoriere. Le norme relative al funzionamento del Consiglio Direttivo sono stabilite dal Regolamento.

Art. 15 - Funzioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo nell'ambito dell'ordinaria amministrazione:
– realizza il programma presentato dal Presidente all'atto della sua elezione;
– attua le direttive dell'Assemblea degli Associati, gestisce ed amministra l'Associazione, gestisce il patrimonio nei limiti del presente statuto e del Regolamento. Il patrimonio comprende gli immobili, le immobilizzazioni tecniche, gli investimenti mobiliari e gli altri valori del patrimonio netto;
– gestisce le rendite patrimoniali, i contributi, le quote associative, nonché le altre entrate derivanti dall'esercizio delle varie attività che, costituiscono il fondo di esercizio del Consiglio Direttivo onde conseguire gli scopi statutari.

Il Consiglio Direttivo provvede:
- alla nomina del presidente delle varie commissioni i cui componenti sono da quest'ultimo scelti tra gli associati;
- a determinare la misura della quota associativa annuale e la sua ripartizione;
- ad affidare gli incarichi ai singoli consiglieri;
- a ripartire l'ammontare complessivo delle indennità di carica tra i propri componenti e quelle dei delegati regionali individuate nel bilancio preventivo approvato;
--istituisce qualsiasi organismo o struttura, anche con personalità giuridica, che venga ritenuta necessaria o utile per lo svolgimento dei compiti propri dell' Associazione;
- ad istituire una Commissione permanente deontologica e disciplinare con il compito di istruire e qualificare eventuali comportamenti degli associati che abbiano --contravvenuto ad obblighi scaturenti dal presente statuto o, comunque, abbiano posto in essere comportamenti non conformi alla deontologia o lesivi dell'etica --associativa ed ai doveri professionali ed associativi.
Esaurita la fase istruttoria, la Commissione permanente Deontologica, qualora non verificasse fattispecie comportamentali contrarie agli obblighi di cui sopra, provvederà all'archiviazione del fatto, dandone immediata comunicazione all'interessato. Qualora, invece, acclarasse comportamenti tali, da essere definiti con un giudizio nel merito dell'incolpazione individuata, provvederà a rinviare, a mezzo opportuna delibera, l'associato al Consiglio Direttivo Nazionale.
Quest'ultimo, sentito il parere non vincolante del consiglio direttivo della provincia di appartenenza dell'associato, è l'organo competente ad irrogare i provvedimenti e/o le sanzioni opportuni in relazione al fatto contestato. Avverso la sanzione pronunciata dal Consiglio Direttivo Nazionale l'associato può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento irrogato. Le sanzioni non reclamate nei termini di cui sopra, divengono esecutive e quindi assumibili dal Consiglio Direttivo nazionale.
– Ad istituire qualsiasi organismo o struttura, anche con personalità giuridica, che venga ritenuta necessaria o utile per lo svolgimento dei compiti propri --dell'Associazione;
– A ratificare lo schema di bilancio preventivo e consuntivo predisposto dal Tesoriere da sottoporre all' Assemblea degli associati.
– A deliberare in merito al trasferimento della sede sociale, nell'ambito del territorio nazionale.
– A revocare la nomina al Delegato regionale, al Presidente provinciale ed ai membri dei Consigli direttivi provinciali, sentita la Commissione deontologica, qualora sia --provata una reiterata inattività di tali organi nelle funzioni loro spettanti e quando, in ogni caso, le loro attività siano in contrasto con gli scopi associativi, secondo le --procedure e nei termini previsti dal regolamento. Il provvedimento sarà notificato agli interessati , i quali potranno presentare le loro osservazioni. Le modalità ed i --tempi --di insediamento e di consegna della documentazione saranno previste nel regolamento.

Art. 16 - Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed è legittimato attivamente e passivamente a stare in giudizio a nome e per conto dell'Associazione, sia a livello nazionale che a livello locale. Chi intende candidarsi alla Presidenza deve presentare all'Assemblea la propria relazione programmatica e una lista nominativa di cinque componenti il Consiglio Direttivo nazionale. Ha l'obbligo di comunicare a ciascun Delegato regionale, entro 10 giorni, le motivazioni della eventuale sostituzione di uno o più membri del Consiglio Direttivo nazionale.

Art. 17 - Vicepresidente
Il Vicepresidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di impedimento e di assenza temporanea dello stesso.

Art. 18 - Segretario
Il Segretario da attuazione ai deliberati del Consiglio Direttivo Nazionale ai fini del raggiungimento degli scopi associativi.

Art. 19 - Tesoriere
Il Tesoriere realizza concretamente la gestione finanziaria dell'Associazione. Predispone lo schema di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea degli associati. Nelle sedute ordinarie del Consiglio Direttivo, come previsto dal Regolamento, egli è tenuto a riferire sulla situazione contabile opportunamente aggiornata.

Art. 20 - Collegio dei revisori contabili
Il Collegio dei Revisori Contabili si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea degli Associati tra gli iscritti dell' Associazione. Il Collegio elegge al suo interno il Presidente. Nel caso in cui venga a mancare un membro effettivo gli subentra il primo eletto dei supplenti. Il Collegio deve essere presieduto da un associato iscritto nel Registro dei Revisori Contabili.

Art. 21- Funzione Collegio dei Revisori Contabili
Il Collegio dei Revisori Contabili esercita le funzioni previste dalla Legge in materia.

Art. 22 - Bilancio preventivo e consuntivo
Il bilancio, redatto secondo i principi di competenza temporale, è composto dallo stato patrimoniale e dal conto economico. I Bilanci preventivo e consuntivo sono predisposti dal Tesoriere entro il 1° marzo di ogni anno e sottoposti, nei 15 giorni successivi, alla ratifica o modifica da parte del Consiglio Direttivo. I bilanci ratificati sono pubblicati su apposita sezione del sito internet dell'associazione. Entro il 15 marzo il bilancio consuntivo è comunicato al Collegio dei Revisori contabili per i conseguenti adempimenti. La relazione del Collegio, da redigersi entro il 1 aprile, viene immediatamente pubblicata sul sito internet.
Entro il 30 aprile l'Assemblea degli Associati delibera sul bilancio. Il Consiglio Direttivo Nazionale può prevedere che, per l'approvazione del bilancio dell'Associazione, possa essere utilizzata qualsiasi modalità, purché rispetti la certezza dell'identificazione dell' associato votante. Il tesoriere, fino all'approvazione del bilancio, è autorizzato al pagamento delle spese secondo il bilancio consuntivo approvato nel precedente esercizio.

Art. 23 - Incompatibilità
Sono incompatibili tra loro tutte le cariche elettive dell'Associazione a livello nazionale.

Art. 24 - Rimborsi e indennità
Per l'espletamento delle cariche elettive sono dovuti i rimborsi delle spese sostenute.
Per le stesse cariche possono, inoltre, essere previste delle indennità.

Art. 25 - Sedi Provinciali
L'Associazione è articolata sul territorio nazionale con organismi a livello provinciale denominati Sedi Provinciali. Le Sedi Provinciali sono emanazione locale dell'unica Associazione di carattere nazionale e sono dotate dello stesso statuto nazionale, con i necessari adeguamenti etimologici. Esse avranno autonomia amministrativa e patrimoniale e rispondono in proprio per le obbligazioni assunte nei confronti dei terzi. Inviano, per conoscenza, al Consiglio Direttivo nazionale, copia dei bilanci annuali entro 60 giorni dall'approvazione. La loro costituzione e le relative norme sono stabilite dal Regolamento.
Le cariche elettive dovranno comunque essere previste per la durata di quattro anni. In caso di scioglimento di una sede provinciale l'attivo netto risultante dal bilancio finale di liquidazione è accantonato per tre esercizi finanziari presso la Tesoreria Nazionale a credito di un conto intestato alla struttura periferica disciolta per l'eventualità di una sua ricostituzione. Decorso tale termine la somma accantonata è versata a favore del patrimonio della Sede Nazionale.

Art. 26 - Il Collegio dei probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto da 5 membri eletti dall'Assemblea degli Associati che provvede al loro interno alla nomina del Presidente. Il Collegio ha competenza a giudicare avverso eventuali ricorsi proposti, nei termini prescrizionali, da Associati nei confronti di provvedimenti assunti dal Consiglio Direttivo nazionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del presente statuto. Il ricorrente ha diritto di inviare, spedendone copia a mezzo raccomandata, una memoria integrativa al ricorso depositato con la possibilità, ove ne faccia espressa richiesta, di essere ascoltato alla riunione fissata sia personalmente che a mezzo di delegato. Le decisioni del Collegio dei probiviri, immediatamente esecutive, sono comunicate nel loro integrale contenuto direttamente alla parte reclamante ed al Consiglio Direttivo nazionale.

Art. 27 - Clausola Compromissoria
Tutti gli Associati hanno l'obbligo di demandare la risoluzione di tutte le controversie, diverse da quelle sanzionatorie e/o disciplinari, che dovessero insorgere tra iscritti o comunque tra organi dell'associazione o tra organi ed Associati, al Collegio Arbitrale composto da tre membri di cui 2 di parte ed il terzo eletto da questi ultimi o in mancanza di accordo dal Presidente del Tribunale competente in relazione alla sede legale nazionale dell'Associazione, che deciderà secondo l'apposito regolamento.

Art. 28 - Sanzioni disciplinari
Per le inadempienze degli Associati e degli organi dell'Associazione il regolamento prevederà le relative sanzioni, che dovranno essere graduali secondo la gravità dell'infrazione commessa e potranno prevedere l'espulsione dall'associazione e la richiesta dei danni economici cagionati.

Art. 29 - Regolamento
Il Regolamento stabilisce le norme di attuazione del presente Statuto. Tali norme non possono essere in contraddizione con la lettera e lo spirito dello Statuto, pena la nullità delle stesse.

Art.30 - Disposizioni finali e transitorie
Le modifiche al presente Statuto entrano in vigore immediatamente dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea degli Associati. Entro 90 giorni dall'approvazione del nuovo statuto, gli organi preposti provvedono alla convocazione dell'Assemblea degli Associati per l'approvazione del Regolamento. Dopo l'approvazione del presente statuto l'assemblea degli Associati provvederà alla elezione del Presidente e del Consiglio direttivo nazionale con le modalità contenute nel presente statuto. In sede di prima elezione i 3 consiglieri di nomina assembleare, previsti dall'art. 9, saranno votati a seguito di candidatura da effettuare in sede assembleare con le modalità stabilite dall'Assemblea stessa. Ogni Associato può esprimere una sola preferenza.